Separazione e divorzio

Descrizione breve

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Procedimento di separazione e divorzio consensuale di fronte all'ufficiale di Stato Civile.

Stato del servizio

Attivo
Tempo di lettura

7 minuti

A chi è rivolto

a chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare che sono residenti a Pinerolo o il cui atto di matrimonio sia stato iscritto o trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pinerolo.

Descrizione

A partire dal 2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla Legge n. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:

  • negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte;
  • oppure, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello Stato Civile del Comune.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello Stato Civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello Stato Civile

La Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. In questo caso l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Non è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

  • in presenza di figli minorenni;
  • in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci;
  • se le parti vogliono stipulare accordi di trasferimento patrimoniale (ad esempio: uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc...), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.

La procedura richiede di comparire per due volte a distanza di almeno un mese davanti all'ufficiale di Stato Civile.
Al primo appuntamento viene stipulato e sottoscritto l'accordo; al termine, i coniugi vengono invitati a comparire nuovamente davanti all'ufficiale di Stato Civile, non prima di un mese, per la conferma.

La mancata comparizione al secondo appuntamento equivale a mancata conferma dell'accordo.

In questo caso, se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare dovranno avviare una nuova procedura.

 

ATTENZIONE: Nota di carattere procedurale

Nel caso in cui le parti decidano di avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il legale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto disposto dal Ministero dell'Interno.

Separazione e divorzio con negoziazione assistita da un avvocato

Con l’entrata in vigore del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale.
La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

  • separazione personale;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • di scioglimento del matrimonio;
  • di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli avvocati dovranno:

  • redigere un accordo sottoscritto dai coniugi, che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio;
  • trasmettere copia autenticata dell'accordo al Procuratore della Repubblica, al fine di ottenere il rilascio del nulla osta oppure, in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci, di un'apposita autorizzazione;
  • trasmettere al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione del Procuratore.

ATTENZIONE: Nota per gli avvocati

La convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all'ufficiale di Stato Civile competente da entrambi gli avvocati.

Pertanto è consigliabile che la nota di trasmissione:

  • sia sottoscritta da entrambi gli avvocati;
  • oppure che nella convenzione di negoziazione assistita sia indicato che un avvocato confescisce mandato all'altro avvocato affinché ne curi la trasmissione all'ufficiale di Stato Civile.

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di Stato Civile provvede alla trascrizione nei registri di Stato Civile e procede ad effettuare le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, dandone infine comunicazione all'ufficio Anagrafe.

Definizione di separazione

In senso giuridico con il termine "SEPARAZIONE" si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.

La separazione può essere:

  • Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli);
  • Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo ed uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.
Definizione di divorzio

Con il termine "DIVORZIO" si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale. Dopo il divorzio restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:

La durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, sono i seguenti:

  • dodici mesi dalla dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione presonale, nelle separazioni giudiziali;
  • sei mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale.

I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Domanda congiunta di separazione personale e divorzio
A norma del nuovo art. 473 bis.49 c.p.c., intitolato “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
La novità è stata introdotta con riguardo ai procedimenti contenziosi di soluzione della crisi matrimoniale dalla cosiddetta Legge Cartabia ed è possibile solo nel caso in cui la coppia si rivolga al Tribuanle. Nulla dice il legislatore sulla possibilità di proporre le due domande nel procedimento consensuale.

 

 

Come fare

come fare

Puoi avviare la separazione e il divorzio utilizzando una delle seguenti modalità:

Presentazione della dichirazione allo sportello

Il servizio presso lo sportello dell'Ufficio di stato civile viene effettuato su prenotazione (vedi la sezione "Accedi al servizio").

Presentazione della dichiarazione tramite email, posta o fax

La dichiarazione va resa e sottoscritta allo sportello, ma laa documentazione propedeutica all'erogazione del servizio può essere presentata anche nei seguenti modi:

 

Cosa serve

cosa serve

Documentazione da presentare per avviare la separazione ed il divorzio:

Cosa si ottiene

cosa si ottiene

La separazione o il divorzio e la certificabilità dell'evento.

Tempi e scadenze

Testo

La richiesta  può essere presentata in ogni momento dell'anno.

Il primo appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l'atto viene fissato dall'Ufficiale stesso con le parti interessate.
Il secondo appuntamento deve essere fissato dopo almeno 30 giorni dal primo.

I termini di separazione per pervenire al divorzio sono di:

  • 6 mesi nel caso di separazione consensuale
  • 1 anno nel caso di separazione giudiziale.

Costi

Il servizio prevede un costo a carico del cittadino di 16,00 Euro per diritti fissi, da corrispondere in occasione della conferma della dichiarazione (in occasione della firma del secondo atto)

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento anche telefonando al numero 0121 361 201 (servizio "Anagrafe Prenotazioni").

Condizioni di servizio

Copertura geografica

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • residenza di uno dei coniugi.

Casi particolari

Sentenza di divorzio pronunciata all'Estero

Chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all'estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all'estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, n. 218.
La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio degli interessati e comunicata all'Ufficio Anagrafe.

 

Contatti

Unità organizzative

Ufficio di Stato Civile

Sede principale

Piazza Vittorio Veneto, 1
10064 - Pinerolo (TO)

Unità organizzativa responsabile

Servizi Demografici, Cimiteri e Statistica

Sede principale

Piazza Vittorio Veneto, 1
10064 - Pinerolo (TO)

Ultima modifica

25 Giugno 2024