Convivenze di fatto

Descrizione breve

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Costituzione o cessazione di una convivenza di fatto tra due persone (Legge n. 76/2016)

Stato del servizio

Attivo
Tempo di lettura

7 minuti

A chi è rivolto

a chi è rivolto

Coppie di persone maggiorenni, conviventi allo stesso indirizzo e componenti del medesimo nucleo familiare.

La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da quanti siano vincolati da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un'unione civile

Descrizione

La convivenza di fatto consiste nella convivenza allo stesso indirizzo e nello stesso nucleo familiare di due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

La convivenza di fatto può cessare per:

  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso del convivente;
  • cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).

La convivenza di fatto, invece, non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.

La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.

L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.

Effetti giuridici della convivenza di fatto

I conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
  • nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
  • hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
  • uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
  • hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.

 

Come fare

come fare

Le persone interessate a costituire o cessare una convivenza di fatto devono presentare presso l'Ufficio Anagrafe un'apposita dichiarazione.

Puoi presentare la tua dichiarazione utilizzando una delle seguenti modalità:

Presenta la dichiarazione allo sportello

Il servizio presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe viene effettuato su prenotazione (vedi la sezione "Accedi al servizio").

Presenta la dichiarazione tramite email

La documentazione può essere presentata anche nei seguenti modi:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
  • tramite posta elettronica ordinaria (PEO) all'indirizzo: anagrafe@comune.pinerolo.to.it
  • tramite posta raccomandata all'indirizzo postale: Comune di Pinerolo - Servizi Demografici, Piazza Vittorio Veneto n. 1 10064 Pinerolo (TO)
  • tramite fax al numero: 0121 361 280

Cosa serve

cosa serve

Documentazione da presentare per la costituzione:

  • dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, firmata da entrambi i conviventi
  • documenti di identità di entrambi i conviventi
  • per i cittadini stranieri, se non già registrata in precedenza, documentazione idonea a comprovare lo stato libero (attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968).
  • per i cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, permesso/carta di soggiorno in corso di validità

Documentazione da presentare per la cessazione:

Cosa si ottiene

cosa si ottiene

La registrazione o la cancellazione di una convivenza di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e segg., della L. 20.5.2016 n. 76.

La certificabilità della convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

Testo

La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto può essere presentata in ogni momento dell'anno, su appuntamento, negli orari di apertura dello sportello.

Costi

Il servizio non prevede costi a carico del cittadino.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento anche telefonando al numero 0121 361 201 (servizio "Anagrafe Prenotazioni").

Condizioni di servizio

Ulteriori informazioni

Diritti dei conviventi

I diritti dei conviventi di fatto sono, in sintesi, i seguenti:

  • godimento dei diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi: diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica;
  • possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie;
  • in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
  • diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
  • rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare;
  • estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
  • legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione ed amministrazione di sostegno;
  • possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi;
  • diritto agli alimenti per il convivente in caso di cessazione della convivenza di fatto;
  • estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto.
Il contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in Anagrafe.

L’ufficiale di anagrafe provvederà quindi a registrare nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista.
Il contratto può contenere:

  • l'indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le stesse modalità con le quale è stato sottoscritto.

IMPORTANTE: Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la poszione anagrafica. E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.

Nullità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

  1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza tra gli stessi soggetti
  2. in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale)
  3. minore età di uno dei conviventi
  4. interdizione di una delle parti
  5. condanna  di una delle parti  per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte

Risoluzione del contratto di  convivenza

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti
  • recesso unilaterale
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
  • morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’Ufficio Anagrafe.

    Vincoli

    La convivenza di fatto può essere costituita soltanto dopo la costituzione di un unico nucleo familiare. Non è pertanto possibile procedere se uno dei due conviventi non risulta iscritto nel registro anagrafico al medesimo indirizzo.

    Contatti

    Unità organizzative

    Ufficio Anagrafe e AIRE

    Sede principale

    Piazza Vittorio Veneto, 1
    10064 - Pinerolo (TO)

    Unità organizzativa responsabile

    Servizi Demografici, Cimiteri e Statistica

    Sede principale

    Piazza Vittorio Veneto, 1
    10064 - Pinerolo (TO)

    Ultima modifica

    25 Giugno 2024