Animali esotici (detenzione, allevamento, commercio)

Descrizione breve

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Informazioni e contatti utili per la detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici.

Stato del servizio

Attivo
Tempo di lettura

4 minuti

A chi è rivolto

a chi è rivolto

Cittadini, professionisti e imprese.

Descrizione

L’articolo 1 della Legge regionale n. 43 del 28 ottobre 1986 definisce come animali esotici tutte le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

La detenzione di specie esotiche deve essere ponderata e valutata in tutte le sue possibili implicazioni. Essa comporta problematiche ben diverse rispetto a quelle che si possono avere con gli animali domestici.

Gli animali esotici necessitano di cure particolarmente attente per quanto riguarda l’ambiente che deve avere precise caratteristiche di temperatura, luce, umidità, forma e dimensione nonchè l’alimentazione e la gestione che sono specifiche e differenti tra una specie e l’altra (anche affini).

Inoltre sono da considerare il rapido accrescimento, la longevità di alcune specie (tartarughe, pappagalli) e la scarsa o difficilmente interpretabile, interazione con l’uomo. Infatti gli animali esotici, in genere, hanno un “linguaggio” meno immediato rispetto ai domestici, per cui perfino situazioni di estremo disagio sono di difficile interpretazione.

Si ricorda il divieto di detenzione di animali che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.

Nell’anno 1997 è entrata in vigore la convenzione CITES che regolamenta il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. La CITES distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di estinzione e le suddivide in tre elenchi (Appendici allegate al testo della Convenzione):

  • appendice I: specie minacciate di estinzione (pappagalli, rapaci, coccodrilli ecc.)
  • appendice II: specie che pur non essendo minacciate di estinzione potrebbero esserlo in futuro se il loro commercio non fosse sottoposto ad una stretta regolamentazione
  • appendice III: specie di cui il commercio è regolamentato su richiesta dei singoli Stati che intendono tutelare quella specie

Per informazioni sulle specie comprese nelle appendici, che cambiano nel tempo, consultare il sito: www.cites.org

Come fare

come fare

Per la DETENZIONE di animali esotici: i possessori di animali esotici devono presentare la domanda di autorizzazione alla detenzione al Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente per il successivo inoltro al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli.

L’ALLEVAMENTO ed il COMMERCIO di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge e la domanda deve essere presentata al Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente, con le stesse modalità per la detenzione.

I commercianti e gli allevatori di tali animali devono tenere un apposito registro di carico e scarico delle movimentazioni degli animali commercializzati.

In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro trenta giorni.

Cosa serve

cosa serve

Per la DETENZIONE la domanda deve essere:

  • corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l’identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza;
  • presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

Per il COMMERCIO alla domanda devono essere allegati:

  • relazione tecnica sulle modalità di detenzione delle specie di animali che si intendono commercializzare;
  • planimetria dei locali adibiti al ricovero ed al commercio degli animali;
  • certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del richiedente.

Cosa si ottiene

cosa si ottiene

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco in seguito a istruttoria e parere favorevole del Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio e previo nulla osta della Commissione regionale richiesto tramite il Servizio Veterinario.

Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario accertare:

  • la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione;
  • che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali posseggano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.

Occorre inoltre denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

Tempi e scadenze

Testo

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del parere favorevole del Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio.

Costi

n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per il ritiro dell’autorizzazione)

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile presso gli uffici dello Sportello Unico Attività Produttive e Polizia Amministrativa in Viale Giolitti n. 7 – 2° piano.

É possibile prenotare un appuntamento inviando una mail o al telefono.

Condizioni di servizio

Ulteriori informazioni

Contatti

Unità organizzative

Sportello unico attività produttive SUAP, Polizia amministrativa

Sede principale

Viale Giovanni Giolitti, 7
10064 - Pinerolo (TO)

Unità organizzativa responsabile

Settore Istruzione

Sede principale

Piazza Vittorio Veneto 1
10064 - Pinerolo (TO)

Settore merceologico

benessere degli animali

Codice dell'Ente erogatore (IPA)

UF0AP2

Ultima modifica

25 Marzo 2024