Transumanza e alpeggio
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Testo
L’allevatore che intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (transumanza) per il periodo di stazionamento nei pascoli alpini (alpeggio) deve fare domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune dove si trova il bestiame, a mezzo del modulo di domanda (Mod. n. 6 allegato al Regolamento di polizia veterinaria approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 08/02/1954), indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio. Il sindaco informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione al sindaco ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.